Lo Statuto

Statuto dell’Associazione per l’Avanzamento della Ricerca

sui Trapianti, AART-ONLUS.

ART.1
È costituita un’Associazione denominata: “AART Associazione per l’avanzamento della ricerca sui trapianti – ONLUS”
L’Associazione ha sede in Cagliari Via A. Mainas 3.
L’Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.
ART. 2
L’Associazione ha durata illimitata.
ART.3
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di solidarietà sociale: è scopo dell’Associazione migliorare la qualità assistenziale dei pazienti trapiantati e di quelli iscritti in lista d’attesa trapianto promuovendo la ricerca nel campo dei trapianti di organi, tessuti e cellule, sostenendo economicamente progetti di alto valore scientifico che possono contribuire al miglioramento della qualità dei trapianti che in Italia, compresa la Sardegna, ha raggiunto dei livelli di eccellenza superiori o pari a quelli delle Nazioni più evolute.
 Per questo motivo l’Associazione  ha il compito di fornire sostegno ai gruppi di ricerca in ambito ospedaliero e universitario promuovendo e sviluppando tutte le attività che favoriscano il raggiungimento di questo scopo assumendo le necessarie iniziative e curandone la realizzazione.
In particolare, l’Associazione intende perseguire i seguenti scopi:
  • Sviluppare il settore dei trapianti d’organo in generale ed in particolare del trapianto di fegato e di rene sia da donatore cadavere che da donatore vivente.
  • Favorire la ricerca relativa agli aspetti immunologici dei pazienti “iperimmunizzati”  che rendono difficile trapiantare questi pazienti iscritti in lista d’attesa.
  • Sviluppare ricerche sull'induzione della tolleranza ai trapianti d'organo, tessuti e cellule staminali.
  • Sviluppare la ricerca sul trapianto di cellule staminali ematopoietiche con particolare attenzione alle complicanze post-trapianto quali il rigetto, la malattia del trapianto contro l'ospite (lingua inglese Graft versus Host Disease da cui l'acronimo GVHD) e la recidiva di malattia e ai meccanismi immunologici che ne sono responsabili.
  • Favorire la ricerca sulle cellule staminali ematopoietiche di origine cordonale con particolare attenzione al loro potenziale utilizzo sia nella terapia rigenerativa che in quella trapiantologica
  • Favorire gli studi di immunogenetica che aumentino le conoscenze sui meccanismi immunologici coinvolti nella difesa contro agenti virali e batterici e lo sviluppo di neoplasie secondarie al trapianto
  • Favorire la ricerca sulle cause, prevenzione e  cure delle malattie ematologiche (acquisite o ereditarie),  delle patologie emato-oncologiche come per esempio linfomi e leucemie), di alcune forme di immunodeficienza congenita, di talassemie e di alcune malattie
    autoimmuni.
Tali scopi verranno perseguiti mediante:
  • raccolta di fondi da destinare ai programmi di ricerca ed alle iniziative che costituiscono gli scopi della Associazione;
  • istituzione di borse di studio e premi che consentano a ricercatori italiani e stranieri di condurre ricerche su argomenti che rientrano negli scopi della Associazione;
  • promozione di iniziative di scambio culturali tra ricercatori del settore;
  • promozione di iniziative che favoriscano la diffusione sociale della cultura dei trapianti d'organo, tessuti e cellule.
  • Promuovere la divulgazione dei risultati ottenuti dai ricercatori assistendoli nelle fasi di preparazione e traduzione dei manoscritti oltre che in quelle della pubblicazione su riviste scientifiche internazionali
L’Associazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; è pertanto fatto divieto di:
  • svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o consentite dalla legge.
ART. 4
PATRIMONIO
Il  patrimonio  sociale  è  indivisibile,  da  esso  l’Associazione  trae  le  risorse  economiche  per  il  proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:
1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
2) dai contributi dei propri soci;
3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
4) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.
I  contributi  degli  aderenti  sono  costituiti  dalle  quote  associative  annuali,  stabilite  dall’  Assemblea  e  da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
All’Associazione  è  vietato  distribuire,  anche  in  modo  indiretto,  utili  o  avanzi  di  gestione  comunque denominati,  nonché  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la  vita  dell’  Associazione  stessa,  a  meno  che  la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 5
I SOCI
L'Associazione  è  aperta  a  tutti  coloro  che,  interessati  alla  realizzazione  delle  finalità  istituzionali,  ne condividano lo spirito e gli ideali.
L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
I soci si dividono in:
1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
3) soci  onorari  o  benemeriti,  si  considerano  tali  coloro  che  vengono  insigniti  di  tale  qualifica,  per volontà dell’Assemblea,  perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
ART. 6
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione  a  socio  è  subordinata  alla  presentazione  di  apposita  domanda  scritta  da  parte  degli interessati.  Sulle  domande  di  ammissione  si  pronuncia  l’Assemblea  dei  soci  su  proposta  del  Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
ART. 7
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 242 c.c.).
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4) per indegnità;
5) (per altro grave motivo, vedi art. 243 c.c.).
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni.
Prima  di  procedere  all'esclusione  devono  essere  contestati  per  iscritto  al  socio  gli  addebiti  che  allo  stesso vengono  mossi,  consentendo  facoltà  di  replica  tranne  che  per  l’ipotesi  di  decadenza  per  morosità  per  la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.).
ART. 8
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere  visione  di  tutti  gli  atti  deliberati  e  di  tutta  la  documentazione  relativa  alla  gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
Tutti i soci sono tenuti:
1) ad  osservare  il  presente  statuto,  gli  eventuali  regolamenti  interni  e  le  deliberazioni  legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a  frequentare  l’Associazione,  collaborando  con  gli  organi  sociali  per  la  realizzazione  delle  finalità associative;
3) a  mantenere  sempre  un  comportamento  corretto  nei  confronti  dell’ Associazione  e  a  non  attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a versare la quota associativa annuale;
Fermi  restando  i  predetti  diritti  e  doveri,  l’Associazione  garantisce  a  tutti  i  soci  la  disciplina  uniforme  del rapporto  associativo  e  delle   modalità  associative  volte  a  garantire  l'effettività  del  rapporto  medesimo, escludendo  espressamente  la  temporaneità  della  partecipazione  alla  vita  associativa  e  prevedendo  per  gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
ART. 9
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'Associazione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Comitato Tecnico – Scientifico;
4) il Presidente dell’Associazione;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
ART. 10
ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
ART. 11
CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità  (vedi art. 20 c.c.).
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
2) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti;
3) delibera  gli eventuali regolamenti  interni e le sue variazioni;
4) delibera l’ammissione e l'esclusione dei soci;
5) delibera  su  tutte  le  questioni  attinenti  alla  gestione  sociale,  che  il  Consiglio  direttivo  riterrà  di sottoporle.
L'Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le  convocazioni  sono  effettuate  mediante  avviso  scritto  da  recapitarsi  ai  soci  almeno  15 giorni  (ridotti  a 5 giorni  in  caso  di  convocazione  urgente)  prima  della  data  della  riunione  contenente:  ordine  del  giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione,
o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
ART. 12
VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).
ART. 13
VOTAZIONI
Le  deliberazioni  dell'Assemblea  sono  valide  quando  siano  approvate  dalla  maggioranza  dei  presenti, eccezion  fatta  per  le  deliberazioni  riguardanti  la  modifica  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto,  per  le  quali  è necessaria la presenza di almeno tre quarti  dei soci  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per  la  deliberazione  riguardante  lo  scioglimento  dell'Associazione  e  la  relativa  devoluzione  del  patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il  voto favorevole di tutti i presenti (vedi art.21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).
ART. 14
VERBALIZZAZIONE
 Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.
ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da 5 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:
a)  il presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
b)  il vice-presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
c)  il segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel  caso  in  cui,  per  dimissioni  o  altre  cause,  uno  o  più  dei  componenti  il  Consiglio  direttivo  decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
3) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4) predisporre  gli  eventuali  regolamenti  che  di  volta  in  volta  si  renderanno  necessari,  facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del  Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 6 consiglieri ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza  dei  suoi  membri  ed  il  voto  favorevole  della  maggioranza  degli  intervenuti:  in  caso  di  parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della  data  della  riunione,  contenente  ordine  del  giorno,  luogo,  data  ed  orario  della  seduta.   
In  difetto  di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni consecutive del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il  Consiglio  direttivo  può  attribuire  ad  uno  o  più  dei  suoi  membri  il  potere  di  compiere  determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
ART. 16
IL PRESIDENTE
Il  Presidente  è  eletto  dall’Assemblea  a  maggioranza  dei  voti,  egli  è  il  rappresentante  legale
dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri  chiedendo  ratifica  allo  stesso  dei  provvedimenti  adottati  nella  riunione  immediatamente  successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
ART. 17
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i  registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
1) il libro dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni  dell’Assemblea;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
5) il libro giornale della contabilità sociale;
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.
ART. 18
IL VICE PRESIDENTE
Il  Vice  presidente  rappresenta  l’Associazione  in  tutti  i  casi  in  cui  il  Presidente  sia  impossibilitato  a  farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
ART. 19
IL SEGRETARIO
Il  Segretario è  scelto  dal  Consiglio  Direttivo  tra  i  suoi  membri.  Egli  dirige  gli  uffici  di  segreteria dell’Associazione,  cura  il  disbrigo  delle  questioni  correnti,  attenendosi  alle  direttive  impartitegli  dal Presidente.
Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Egli  è  responsabile  della  consistenza  di  cassa  e  banca  e  deve  rendicontare  mensilmente  al  Consiglio direttivo  le  modalità  ed  i  termini  di  impiego  delle  somme  spese  dall’Associazione  nello  svolgimento dell’attività sociale.
ART. 20
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo  che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
ART. 21
COMPITI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Al Comitato Tecnico Scientifico spetta il compito di:
  • valutare i progetti di studio proposti dai ricercatori,
  • verificarne l’attinenza con le finalità e gli scopi dell’Associazione
  • esprimere un giudizio sull’eventuale partecipazione dell’Associazione al supporto finanziario alla ricerca.
  • formulare proposte motivate sulle iniziative della Associazione;
  • esprimere pareri su programmi ed attività;
  • proporre la concessione di borse di studio e l'organizzazione di seminari per borsisti ed altri partecipanti;
  • valutare i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Associazione
  • incoraggiare tutte le attività che, a suo giudizio, rispondono ai fini statutari
I progetti di ricerca presentati all’Associazione verranno assegnati dal Presidente ai 2 membri del Comitato Scientifico con la maggiore esperienza sulle tematiche dei progetti presentati. La valutazione verrà effettuata mediante apposite schede.
La selezione dei progetti da supportare spetta al Presidente sentito il pare
ART. 22
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  è  composto  da  tre  membri  effettivi  e  da  due  membri  supplenti,  nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile  dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
Alla  fine  di  ciascun  esercizio,  i  revisori  predisporranno  un’apposita  relazione  ai  bilanci,  nella  quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.
ART. 23
GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente  documentate  sostenute  in  nome  e  per  conto  dell’Associazione  e/o  per  l’assolvimento  di  uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.
E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995,  convertito  nella  legge  n.  336/1995,  e  successive  modificazione  ed  integrazioni,  per  il  Presidente  del Collegio sindacale delle s.p.a..
ART. 24
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio (decreto legislativo 460/97, art. 10, c. 1 lett. g) da presentare per l’approvazione  in Assemblea (vedi art.20 c.c.).
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 15 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
ART. 25
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).
All'atto  dello  scioglimento  è  fatto  obbligo  all'associazione  di  devolvere  il  patrimonio  residuo  ad  altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con  D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 26
RINVIO
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Statuto    si  applicano  le  disposizioni  contenute  nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.